Ad impossibilia nemo tenetur, è un brocardo latino che significa...?
Ad impossibilia nemo tenetur, è un brocardo latino che significa "Nessuno è tenuto alle cose impossibili". Presumibilmente è un precetto sorto già alle origini della civiltà giuridica di Roma antica, quale parte del primo insieme di leggi minime nate per regolare la convivenza civile. Tale massima fu ripresa nel Digesto (le Pandette) di Giustiniano.
Tale espressione è tuttora usata quale massima giuridica a illustrazione sintetica del principio in base al quale, se il contenuto di un'obbligazione diventa oggettivamente impossibile da adempiere per la parte che la aveva assunta, l'obbligazione è nulla per cosiddetta impossibilità oggettiva. Tale prescrizione è ora normata nel diritto italiano dall'art. 1256 comma 1 del codice civile e seguenti, secondo il quale "l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile".
Esso è tuttavia un principio di base del diritto e lo si ritrova pertanto in molti ordinamenti. Nel diritto civile svizzero, ad esempio, l'art. 119 cpv. 1 del Codice delle Obbligazioni prevede che l'obbligazione si ritiene estinta quando ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore mentre è nulla ab initio se tale impossibilità sussisteva già al momento in cui l'obbligazione è stata assunta (art. 20 CO).
Nel linguaggio comune la locuzione è usata per giustificare la mancata ottemperanza a un impegno assunto, dovuta a cause di forza maggiore.
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